Transfer Pricing: Cos’è e quando viene applicato?
A seguito dell’ultima crisi finanziaria globale, il termine “transfer pricing” è divenuto sempre più utilizzato dalla stampa economica, talvolta mediante l’utilizzo di approcci sensazionalistici volti a far riferimento alle strategie utilizzate dai grandi gruppi multinazionali poste in essere con la finalità di dirottare i propri profitti verso territori a bassa o nulla tassazione o paradisi fiscali. Nel prosieguo si fornirà una descrizione di tutto ciò che concerne la disciplina dei prezzi di trasferimento. Non vi resta che continuare a leggere.
Cos’è il transfer pricing?
In condizioni di mercato aperto e di libera concorrenza, qualora due individui o società indipendenti pongano in essere una transazione economica di qualsiasi natura (acquisto di beni, prestazione di servizi, finanziamenti, etc.), la contrapposizione dei relativi interessi si riflette nel prezzo concordato tra le parti, comunemente definito “ a valore di mercato”.
Tuttavia, qualora tali parti o società dovessero essere collegate, consociate, o soggette a un controllo comune da parte di un’altra entità, tale opposizione di interessi può venire meno o essere influenzato dall’interesse di gruppo o di una singola entità dello stesso. I prezzi di trasferimento sono i prezzi concordati nelle transazioni tra parti o entità facenti parte del medesimo gruppo multinazionale.
Cosa analizza il transfer pricing?
Nelle transazioni tra parti correlate, le autorità fiscali possono avere il sospetto che l’assenza di una contrapposizione di interessi possa indurre le parti a concordare prezzi che non siano a valore di mercato al fine di trarre un beneficio fiscale, ad esempio sfruttando un regime fiscale maggiormente favorevole al quale è assoggettata una delle parti (in termini di maggiori deduzioni fiscali, aliquota fiscale più bassa, opacità fiscale, etc.).
Per tale motivo, le normative fiscali dei vari Paesi e le convenzioni internazionali in materia tributaria hanno gradualmente incorporato specifiche disposizioni in materia di prezzi di trasferimento fin dall’inizio del XX secolo.
Attualmente, quasi tutti i Paesi del mondo hanno adottato specifiche norme tributarie basate sullo standard internazionale basato sul cosiddetto “Arm’s Length Principle”, il quale stabilisce che i prezzi di trasferimento infragruppo debbano essere determinati utilizzando specifici metodi di valutazione e criteri, finalizzati a garantire che tali prezzi riflettano le condizioni che sarebbero state concordate tra parti indipendenti in condizioni di libero mercato e considerando la creazione di valore di ciascuna di esse.
Quando si applica la disciplina del Transfer Pricing?
Come premesso, i prezzi di trasferimento sono i prezzi concordati in qualsiasi tipo di transazione effettuata tra società o entità appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. Purtroppo non esiste una definizione universale di cosa si intenda per “controllo” e relativa appartenenza a un gruppo pertanto a seconda del Paese si possono trovare definizioni maggiormente ristrette (ad esempio, solo con riferimento alle società appartenenti a un gruppo) o ampie (ad esempio, sulla base di una certa soglia partecipativa al capitale di una società).
In Italia, ai sensi del Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018, la disciplina dei prezzi di trasferimento trova applicazione qualora, tra imprese associate:
- Una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra.
- Lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.
Il Decreto fornisce altresì la definizione del concetto di “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale”, ossia:
- La partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa.
- L’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
Metodi consentiti ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento
Ai fini tributari, ai sensi dell’art. 110 co. 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) i prezzi di trasferimento infragruppo devono essere conformi con il “principio di libera concorrenza”. I metodi di determinazione ammessi dalla normativa tributaria in Italia sono principalmente i cinque metodi riconosciuti dalle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, ossia i seguenti:
Metodi tradizionali basati sulle transazioni
Metodo del confronto di prezzo (CUP)
Il metodo del confronto di prezzi (Comparable Uncontrolled Price – CUP) è quello che generalmente viene consideritato quale il metodo che maggiomente riflette il valore di mercato nell’ambito di una transazione avente ad oggetto beni o servzi.
Consiste nel confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un’operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili.
Metodo del prezzo di rivendita (RPM)
Il metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method – RPM) è particolarmente utile nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto attività di commercializzazione o di distribuzione di beni in cui il soggetto distributore non apporta sostanziali contributi nella creazione del valore valore.
Tale metodo è basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili.
Metodo del costo maggiorato (C+)
Il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method – C+) è particolarmente utile al fine di valutare le operazioni di produzione di beni o semilavorati o la prestazione di servizi.
Tale metodo è basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un’operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili.
Metodi basati sul profitto
Metodo del margine netto della transazione (TNMM)
Il metodo del margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method – TNMM) è quello maggiormente utilizzato nella pratica professionale in quanto permette di superare la maggior parte delle difficoltà pratiche di accesso alle informazioni pubblicamente disponibili sui margini di profitto lordi e alle informazioni dettagliate in merito alle attività poste in essere da società indipendenti nel caso in cui si cerchi di applicare in maniera rigorosa i metodi del prezzo di rivendita o del costo maggiorato.
Tale metodo è basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che puo’ essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attivita’, realizzato da un’impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili.
L’applicazione pratica di tale metodo richiede la scelta di una delle parti correlate quale parte da testare, della quale sarà valutato il margine netto della transazione in relazione a un dato parametro economico (vendite, costi, attività) sotto forma di indicatore del livello di profitto (Profit Level Indicator – PLI).
Metodo transazionale di ripartizione degli utili (PSM)
Il metodo metodo transazionale di ripartizione degli utili (Profit Split Method – PSM) è basato sull’attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un’operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell’operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell’utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all’operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi di cui sopra.
Si tratta di un metodo di grande complessità tecnica nella sua applicazione, ma che le Linee Guida dell’OCSE raccomandano sempre più spesso per la valutazione di transazioni in cui le attività di entrambe le parti correlate dovessero essere così integrate da rendere impossibile trovare transazioni di libero mercato comparabili, o in cui entrambe le parti correlate apportino contributi di valore unici e preziosi, generalmente utilizzando beni immateriali rilevanti.
Criteri di selezione del metodo
La scelta del metodo di valutazione deve tenere conto, tra le altre circostanze, della natura dell’operazione con la parte correlata, della disponibilità di informazioni affidabili e del grado di comparabilità tra operazioni correlate e non.
Utilizzo di altri metodi
Il contribuente puo’ applicare un metodo diverso dai metodi di cui sopra, qualora possa dimostrare che nessuno di tali metodi puo’ essere applicato in modo affidabile per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.
Obblighi e scadenze formali in materia di prezzi di trasferimento
Al fine di garantire che le società rispettino gli obblighi di corretta valutazione delle transazioni infragruppo e per facilitare eventuali verifiche fiscali in materia di prezzi di trasferimento, le autorità fiscali di vari Paesi hanno introdotto l’obbligo o la facoltà di predisporre un relativo set documentale.
Dal 2020, la documentazione in materia di prezzi di trasferimento richiesta dalla normativa italiana è in linea con le raccomandazioni dell’OCSE ed è strutturata in due differenti documenti:
- Masterfile, il quale è un documento avente ad oggetto il Gruppo multinazionale di cui l’entità è parte; e.
- La documentazione nazionale avente ad oggetto la singola entità italiana.
Qualora il contribuente volesse avvalersi delle semplificazioni garantite in caso di servizi a basso valore aggiunto è previsto un terzo specifico documento.
Tale regime di oneri documentali è comunque di natura opzionale e non obbligatoria e il contribuente ha la facoltà di aderire o meno allo stesso. Il caso di adesione e qualora il set documentale dovesse essere considerato idoneo in termini di struttura e contenuti, al contribuente è garantita la disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di rettifica ai prezzi di trasferimento in caso di verifica fiscale.
Il contenuto e la struttura di tale documentazione sono indicati nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020. Ulteriori chiarimenti in materia sono forniti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 26 novembre 2021.
Qualora il contribuente volessere avvalersi del regime opzionale di oneri documentali, tale documentazione deve essere predisposta (o aggiornata) su base annuale dalla relativa entità italiana e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da parte del legale rappresentante della stessa entro l’invio della relativa dichiarazione dei redditi, ossia l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Affinchè tale documentazione possa essere considerata accettabile in sede di verifica fiscale il contribuente deve altresì necessariamente indicarne il possesso nel rigo RS 106 della relativa dichiarazione dei redditi, nel quale devono altresì essere indicati la tipologia di controllo e l’importo complessivo delle transazioni infragruppo, sia attive sia passive, poste in essere dall’entità italiana nel corso del relativo periodo d’imposta.
Esempi di casistiche in materia di transfer pricing
L’applicazione delle normative in materia di transfer pricing è una circostanza comune nell’ambito delle operazioni infragruppo poste in essere tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo multinazionale. Di seguito si forniscono alcuni esempi:
- In genere, i gruppi cercano di risparmiare sui propri costi o di sfruttare sinergie concentrando determinate attività in capo alla casa madre o a un centro servizi condiviso. Ad esempio, le risorse deputate alla progettazione di campagne di marketing e pubblicitarie a beneficio di tutte le società del gruppo possono essere concentrate presso un dipartimento marketing centralizzato del gruppo. Ciò darà luogo alla fatturazione di servizi di supporto alla gestione (generalmente definiti “Management Fees”) tra la società madre in cui sono centralizzate tali risorse e le società del gruppo che ne beneficiano, che dovranno essere valutati in virtù delle relative normative e prassi in materia di prezzi di trasferimento.
- I gruppi multinazionali sovente sfruttano la propria dimensione al fine di ottenere migliori condizioni finanziarie in sede di contrattazione dei prestiti con istituti di credito o di emissione di strumenti di debito sui mercati finanziari. Per tale motivo, spesso i finanziamenti da istituti esterni vengono ottenuti dalla stessa casa madre o da un’altra entità del gruppo deputata a tal fine sfruttando un’apposita garanzia. Successivamente, tale finanziamento bancario può essere trasferito alle società controllate che ne dovessero necessitare ai fini della propria attività operativa sotto forma di prestito infragruppo, il cui tasso di interesse e le cui condizioni sono assoggettate alle relative normative in materia di prezzi di trasferimento.
- Un gruppo italiano che desideri commercializzare i propri prodotti in altri Paesi può costituire filiali che acquistino i propri prodotti al fine di rivenderli alla propria clientela locale. Qualora i Paesi di destinazione dovessero essere assoggettati ad un’aliquota fiscale diversa da quella italiana, la modalità con la quale viene stabilito il prezzo di trasferimento influenzerà la parte di profitto tassata in Italia o nel Paese di destinazione e, di conseguenza, il livello di tassazione medio pagato dal gruppo multinazionale a livello globale.
TPS dispone di un team di professionisti specializzati in materia di Transfer Pricing in grado di assistervi con riferifento sia al relativo regime di oneri documentali domestico sia alla valorizzazione delle transazioni con parti correlate, in linea con le Linee Guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE e con le normative e prassi locali.